Il concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 160 e seguenti della legge fallimentare, rappresenta uno strumento con il quale l’imprenditore può proporre la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante (a titolo esemplificativo e non esaustivo) cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie.
A tale procedura può accedere l’imprenditore che eserciti un’attività commerciale (tranne quelli c.d. sotto soglia), con esclusione degli imprenditori agricoli e degli enti pubblici. Possono, inoltre, accedervi le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house.
Il legislatore ha previsto quattro tipologie di concordato:
- concordato con cessione dei beni;
- concordato con assuntore;
- concordato in continuità aziendale;
- concordato misto.